WHISTLEBLOWING

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI, O “WHISTLEBLOWING”

La procedura di segnalazione di illeciti (whistleblowing) è un insieme di regole e procedure che consentono a dipendenti, collaboratori, clienti o chiunque altro abbia conoscenza di un illecito di segnalarlo in modo sicuro e confidenziale.


La procedura di whistleblowing di FITSTIC è finalizzata a garantire che gli illeciti vengano segnalati e investigati in modo efficace, al fine di prevenire e correggere eventuali violazioni della legge o dei regolamenti, o di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei terzi, il tutto con idonea tutela al segnalante stesso.


COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Quando si invia una segnalazione, è necessario avere validi motivi per ritenere che le informazioni fornite siano vere. Possono essere oggetto di segnalazione:

  • Illeciti civili, penali, amministrativi o contabili;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico;
  • Illeciti relativi all’applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).

Lo scopo del servizio NON è quello di esprimere contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale legate alle proprie condizioni di lavoro ed eventuali utilizzi impropri della piattaforma saranno puniti nei limiti di legge. La segnalazione calunniosa e, o, diffamatoria viene punita secondo quanto disposto dalla legge. La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale del segnalante nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie. La tutela del segnalante non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).


LA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione interna tramite la presente piattaforma deve contenere le seguenti informazioni:

  • Il tipo di irregolarità che si segnala
  • Dove ha avuto luogo
  • Quando ha avuto luogo (data e ora o se l’irregolarità è ricorrente)
  • Documentazione in qualsiasi formato ad evidenza di quanto segnalato, se accessibile. Se la documentazione non è accessibile, ma si sa che esiste, è importante indicare il tipo di documentazione e dove può essere reperita.
  • Dettagli di qualsiasi altra azione intrapresa in relazione all’irregolarità.

ATTENZIONE Prima di inviare la tua segnalazione è importante prendere attenta visione dell’informativa privacy.


RISERVATEZZA E ANONIMATO

Inviando una segnalazione si potrà decidere SE fornire i propri dati personali o se mantenere il totale anonimato. In ogni caso, si ricorda che, qualora si decida di fornire le proprie generalità, queste saranno trattate nel pieno rispetto del principio di riservatezza e sarà garantita ogni tutela contro eventuali ritorsioni così come previsto dalla normativa.


LA SEGNALAZIONE ESTERNA

La normativa in materia di Whistleblowing prevede la possibilità di effettuare una segnalazione esterna all’A.N.A.C., solo a determinate condizioni e quindi SOLO SE:

  • Non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
  • La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Per il dettaglio sull’utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da A.N.A.C., si rinvia al sito dell’Autorità (qui)

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La normativa in materia di Whistleblowing prevede anche la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica, ma SOLO SE:

  • La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
 
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